Il Decreto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) realizza i dettami del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, conosciuto come il Decreto "RED II", principalmente attraverso la promozione e l'implementazione delle comunità energetiche rinnovabili. Queste comunità sono progettate per incoraggiare l'uso e la condivisione di energia rinnovabile tra i membri della comunità all'interno di un determinato perimetro geografico.
Il Decreto "RED II" stabilisce un quadro per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. Le CER giocano un ruolo chiave in questo quadro, permettendo ai cittadini, alle piccole e medie imprese e ad altre entità locali, di condividere l'energia rinnovabile prodotta localmente. Questo non solo supporta gli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra, ma contribuisce anche all'indipendenza energetica e alla resilienza delle comunità locali.
Le CER possono includere una varietà di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come fotovoltaici, eolici, idroelettrici, biogas e biomasse..
Il Decreto stabilisce specifici requisiti e incentivi per la formazione e l'operazione delle CER, inclusa una tariffa incentivante per l'energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER, un corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa, e, in alcuni casi, un contributo in conto capitale del PNRR.
Il Decreto CER realizza gli obiettivi del Decreto "RED II" attraverso la promozione dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia rinnovabile, sostenendo così una transizione energetica più verde e decentralizzata. Questo è in linea con l'obiettivo più ampio dell'Unione Europea di incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico totale e di ridurre l'impatto ambientale dell'energia prodotta e consumata.
1. Definizione e Obiettivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER):
• Le CER sono gruppi costituiti da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, cooperative, enti di ricerca, enti religiosi, organizzazioni del terzo settore e di protezione ambientale.
• L'obiettivo principale delle CER è quello di condividere energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti disponibili a uno o più membri, portando benefici ambientali, economici e sociali ai membri e alle aree locali.
2. Vantaggi per il Paese e Modalità di Costituzione delle CER:
• Le CER contribuiscono alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, riduzione dell'emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
• Per costituire una CER, è necessario individuare le aree per gli impianti a fonti rinnovabili e gli utenti da associare. La CER deve essere costituita legalmente sotto varie forme giuridiche, come associazioni, enti del terzo settore, cooperative, ecc.
3. Partecipazione e Tipologie di Impianti nelle CER:
• Possono partecipare alle CER produttori di energia rinnovabile, autoconsumatori e consumatori di energia elettrica.
• Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (es. fotovoltaici, idroelettrici, eolici, biogas, biomasse solide, ecc.) possono essere inseriti in una CER.
4. Requisiti e Incentivi per le CER:
• Gli impianti di produzione devono avere una potenza non superiore a 1 MW e sono generalmente di nuova costruzione.
• Per accedere agli incentivi, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
• Sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata, una tariffa incentivante riconosciuta dal GSE e un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata definito dall’ARERA.
5. Vincoli Geografici e Accesso agli Incentivi:
• Esiste un vincolo geografico per i consumatori e produttori membri della stessa CER: devono essere ubicati nell’area geografica connessa alla medesima cabina elettrica primaria.
• Per accedere alla tariffa incentivante e al contributo ARERA, è necessario presentare una richiesta tramite il Portale informatico del GSE.
6. Contributo in Conto Capitale del PNRR e Cumulabilità degli Incentivi:
• Per le CER ubicate in Comuni con meno di 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale del PNRR pari al 40% del costo dell’investimento.
• La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, con alcune condizioni.
7. Sistemi di Accumulo e Ricarica di Veicoli Elettrici nelle CER:
• È possibile inserire sistemi di accumulo in una CER, e l’energia accumulata è considerata come energia condivisa.
• Anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici possono essere presenti in una CER.
Questo riassunto fornisce una panoramica comprensiva delle informazioni chiave presenti nel documento "Decreto CER.pdf". Se hai domande specifiche o hai bisogno di ulteriori dettagli su alcuni punti, non esitare a chiedere!